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MTA | Asta di apertura
Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo.
Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall'orario di immissione.
Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.
Si identificano quattro fasi:
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- fase di pre-aperura, questa fase può essere divisa in due opzioni parallele:
- proposte di negoziazione intere: negoziazione per quantitativi minimi (lotto minimo) o loro multipli
Possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (proposte "al prezzo di mercato" o "applicazioni");
Modalità di esecuzione:
1) "valida fino alla cancellazione": l'eventuale quantità ineseguita della
proposta permane nel mercato fino al termine della seduta, quando viene automaticamente cancellata;
2) "valida fino alla data specificata": la proposta permane nel mercato
mantenendo la priorità temporale originaria per la quantità ineseguita
fino alla data di scadenza specificata; le proposte sono cancellate
automaticamente:
• in occasione di stacco dividendi, aumento di capitale,
frazionamento, raggruppamento, fusione, scissione;
• qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti dalla Borsa Italiana;
• qualora, a seguito di variazioni del lotto minimo di negoziazione o del "ticle' stabilito nelle Istruzioni, le proposte non siano più compatibili con i nuovi parametri di quantità o di
prezzo;
3) "esegui e cancella": la proposta viene eseguita, anche parzialmente,
per la quantità disponibile in apertura; l'eventuale saldo residuo viene
cancellato automaticamente al termine della fase di apertura;
- proposte di negozziazione spezzature: negoziazione per quantitativi inferiori al lotto minimo (spezzature).
Possono essere immesse nel sistema, nonché modificate o cancellate esclusivamente dall'operatore proponente o dalla Borsa Italiana, ma non vengono visualizzate sul mercato e non partecipano alla negoziazione continua;
Possono essere immesse solo senza limite di prezzo;
Modalità di esecuzione:
Possono essere specificate con la sola modalità di esecuzione "valida
fino alla data specificata" ;
in assenza di tale specificazione, le proposte assumono automaticamente la modalità "esegui e cancella"
- fase di determinazione del prezzo teorico di apertura
- 1. Durante la fase di pre-apertura viene calcolato e aggiomato in tempo reale, a titolo informativo, il prezzo teorico di apertura, determinato come segue:
a) il prezzo teorico di apertura è il prezzo al quale è negoziabile il maggiore quantitativo di strumenti finanziari; tale quantitativo, formato da proposte intere o spezzature, è sempre pari o multiplo del lotto minimo di negoziazione;
b) qualora il quantitativo di cui alla lettera a) sia scambiabile a più prezzi, il prezzo teorico di apertura è pari a quello che produce il minor quantitativo non negoziabile relativamente alle proposte in acquisto o in vendita, aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo considerato; tale quantitativo, formato da proposte intere o spezzature, è pari o multiplo del lotto minimo di negoziazione;
c) qualora rispetto a più prezzi risulti di pari entità anche il quantitativo di strumenti non negoziabili di cui alla lettera b), il prezzo teorico di apertura è pari a quello che risulta più prossimo all'ultimo prezzo di riferimento;
d) qualora in applicazione della precedente lettera c) risultino due prezzi equidistanti dal prezzo di riferimento, il prezzo teorico di apertura è pari al maggiore dei due.
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2. Qualora siano presenti in acquisto e in vendita esclusivamente proposte al prezzo di apertura, il prezzo teorico di apertura è pari all'ultimo prezzo di riferimento.
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3. Il prezzo teorico di apertura non può essere determinato:
a) qualora non siano presenti proposte di negoziazione in uno o entrambi i lati del mercato;
b) qualora siano presenti solo proposte con limite di prezzo e il miglior
prezzo in acquisto sia inferiore al miglior prezzo in vendita;
c) qualora il quantitativo negoziabile sia inferiore al lotto minimo di negoziazione.
- fase di validazione del prezzo teorico di apertura
- 1. Al termine della fase di validazione, qualora sia stato determinato un prezzo teorico di apertura in base a quanto avvenuto nella fase precedente:
a) tale prezzo è considerato valido e viene assunto come prezzo di apertura per la conclusione dei contratti se il suo scostamento dal prezzo di riferimento non supera la percentuale di variazione massima stabilita dalla Borsa Italiana nelle Istruzioni;
b) nel caso in cui lo scostamento dal prezzo di riferimento superi la percentuale di variazione massima di cui alla lettera a), viene riattivata la fase di pre-apertura per un intervallo di tempo stabilito dalla Borsa Italiana nelle Istruzioni.
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2. Qualora non sia stato determinato un prezzo teorico di apertura, al termine della fase di validazione viene attivata la negoziazione continua per gli strumenti finanziari per i quali è prevista. L'attivazione della negoziazione continua riguarda esclusivamente le proposte intere, trasferite automaticamente con la priorità temporale delle proposte originarie e con il prezzo:
a) della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;
b) della migliore proposta con limite di prezzo presente sul mercato alla fine della fase di pre-apertura, se si tratta di proposte al prezzo di apertura;
c) pari a quello di riferimento, se si tratta di proposte al prezzo di apertura e al termine della fase di pre-apertura non sono presenti proposte con limite di prezzo.
Le proposte spezzature sono invece automaticamente cancellate o trasferite alla fase di pre-apertura della successiva seduta, a seconda che sia stata o meno specificata la modalità di esecuzione, compatibilmente con la data di scadenza eventualmente indicata.
- fase di conclusione dei contratti al prezzo di apertura
- 1. Nella fase di apertura, qualora ricorra la condizione di validazione di cui alla fase precedente, punto 1. lettera a), vengono conclusi i contratti al prezzo di apertura. Tali contratti risultano dall'abbinamento automatico delle proposte - intere o spezzature - in acquisto aventi prezzi uguali o superiori al prezzo di apertura con quelle in vendita aventi prezzi uguali o inferiori allo stesso prezzo, secondo le priorità di
prezzo e di tempo delle singole proposte e fmo ad esaurimento delle quantità disponibili.
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2. L'abbinamento avviene secondo modalità tali da assicurare che i quanfitativi ineseguiti di proposte intere siano pari o multipli del lotto minirno. A tal fine, le proposte spezzature aventi un quantitativo complessivo non superiore a un lotto minimo perdono la priorità nei confronti della proposta intera successiva.
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3. Nell'abbinamento le proposte spezzature possono dare luogo a una sola ulteriore spezzatura su ogni lato di mercato.
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4. Le proposte intere ineseguite, in tutto o in parte, vengono automaticamente trasferite alla negoziazione continua come proposte con limite di prezzo, secondo le seguenti modalità:
a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;
b) con il prezzo di apertura e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte al prezzo di apertura.
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5. Le proposte spezzature sono invece automaticamente cancellate o trasferite alla fase di pre-apertura della successiva seduta, compatibilmente con la modalità di esecuzione indicata.
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